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giovedì, 15 marzo 2007
Colgo l’occasione della recente sentenza del TAR per fare alcune considerazioni sulla questione, ormai annosa, della strada di Ponte Antico.
La strada, per coloro che non la conoscessero, termina nei pressi della Mola di Ceccarelli e attraversava il Mignone su un ponte che ormai non esiste più (da lì ha preso il nome). L’affermazione, con la quale qualcuno voleva far credere all’opinione pubblica, che la strada fu realizzata per collegare il territorio di Canale con quello di Vejano, è assolutamente priva di fondamento: il tratto che va oltre la Mola di Ceccarelli non è classificato nè come strada, nè come sentiero, lo sanno bene i canalesi e lo sanno soprattutto i vecchi amministratori dell’Università Agraria che hanno vissuto l’apertura di quella pista forestale. Nel 1998, il sindaco di allora, per motivi di sicurezza, visto che le pareti che sovrastano la strada franavano continuamente e franano ancora, emise un’ordinanza di chiusura. Per anni, nessun utente, nè tantomeno amministratori dell’U.A., hanno mai rivendicato l’uso della strada e l’esercizio del diritto di uso civico, fino all’avvento di un soggetto portatore di legittimi interessi, che avrebbe voluto utilizzare quella via per collegare i propri terreni ubicati nei comuni di Canale e Vejano.
Dopo questo breve escursus, diciamo, storico, veniamo all’attualità e cioè alla richiesta di riapertura della strada da parte della società proprietaria di alcuni terreni e da parte dell’U.A.. E’ da qualche anno che la richiesta è stata formulata, per cui vorrei provare a chiarire quale è stata, in questi anni, l’azione dell’amministrazione comunale.
Il problema è molto semplice: se un sindaco chiude una strada per motivi di sicurezza, il sindaco che la riapre deve necessariamente rimuovere o assicurarsi che sia stata rimossa la causa che ne ha provocato la chiusura. Tutti i pareri richiesti agli uffici competenti sono stati contrari alla riapertura della strada, sia per la difficoltà dell’intervento, che non avrebbe garantito la definitiva soluzione del problema, sia per l’enorme impegno economico che l’intervento avrebbe comportato e infine per l’alto valore ambientale del luogo.
E’ tuttavia legittimo anche il parere del TAR, che, a seguito del ricorso presentato dalla società sopracitata, avverso l’ordinanza di chiusura dell’ottobre 2006, invitava il comune di Canale a provvedere alla riapertura della strada, previa messa in sicurezza. Il parere del TAR fonda su un principio sacrosanto: un provvedimento restrittivo preso dal sindaco pro tempore di un comune, per motivi contigibili e urgenti, non può essere eterno, il sindaco è chiamato a risolvere il problema e, superata l’emergenza, a ripristinare le condizioni di diritto antecedenti l’evento. Ma il TAR si pronuncia esclusivamente sugli atti emessi dalla pubblica amministrazione, pertanto il suo parere non entra in merito e tantomeno è supportato da pareri tecnici. In realtà la sentenza altro non è che un invito all’amministrazione comunale a prendere una decisione, a superare l’inerzia di una situazione di stallo che fa evidentemente comodo agli amministratori che evitano qualsiasi responsabilità decisionale, ma, che, inevitabilmente, vanifica la legittima aspettativa di coloro i quali hanno, in quella vicenda, interessi e meritano una risposta definitiva. E’ in questa direzione che è andata l’attuale amministrazione decidendo di declassare la strada, non avendo i necessari supporti tecnici per riaprirla, avendo sempre come priorità la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.
Alla delibera consiliare di declassamento della strada, ha fatto di nuovo ricorso la società di cui sopra e il TAR ha emesso la sentenza che potrete leggere su questo sito. Nel corpo della sentenza c’è questa frase: la delibera di declassamento “non impedisce ai soggetti titolari di diritti dominicali di usare il tracciato in funzione del godimento dei diritti medesimi”. Visto che il termine dominicale deriva dal latino dominicus, aggettivo di dominus, signore/padrone, ciò significa che sono fatti salvi i diritti dei proprietari, che possono godere del reddito dominicale, quindi dei prodotti e del raccolto dei propri terreni. Quindi i ricorrenti dovrebbero essere soddisfatti, in quanto la chiusura della strada non influisce sulla tutela dei loro diritti. Inspiegabilmente il giudice, invece, premettendo che: “Atteso che sono rimaste inattuate (ovvero chiaramente eluse) le disposizioni impartite con la precedente Ordinanza n.1105/2006; Vista l’istanza depositata il 5.2.2007 dal difensore dell’Università Agraria e ritenuto di dovervi dare accoglimento con la nomina di apposito Commissario ad acta;” infischiandosene dei pareri tecnici contrari alla riapertura della strada, pareri integranti la delibera di declassamento, in quanto determinanti per tale decisione, nomina un commissario ad acta, che, avocando a sè i poteri del Comune, dell’U.A. e della Riserva Naturale, curerà l’esatto adempimento dell’ordinanza del 2006, cioè la riapertura della strada, previa messa in sicurezza.
Dunque, proviamo a tirare le fila del discorso: i diritti dominicali dei ricorrenti sono salvi e quindi loro stanno a posto; il giudice dà accoglimento all’istanza dell’Agraria, che ovviamente rivendica il diritto degli utenti all’esercizio degli usi civici e di conseguenza nomina il Commissario; il Commissario ad acta, che riuscirà sicuramente a reperire qualche parere tecnico favorevole alla riapertura, dovrà commissionare ai tecnici un progetto per la messa in sicurezza del sito, spero che dovrà anche cercare il finanziamento per realizzarlo e che non abbia la facoltà di addebitarlo al comune di Canale e, infine, dare l’appalto per realizzare i lavori.
Tutto questo sperpero di denaro, tempo e distruzione del territorio per cosa? per consentire a qualcuno (due? tre?) di andare alla Mola di Ceccarelli con il fuoristrada a raccogliere la legna secca, i funghi o la cicoria? è questo il motivo di alto spessore per cui l’U.A. da anni è in contrapposizione con il comune su questa vicenda, invece di stare al suo fianco, nella tutela del territorio? La realtà è che l’attuale amministrazione dell’Agraria è rimasta al concetto di usi civici del 1927, quando è stata emanata la legge. A quel tempo l’esigenza dell’uso civico nacque per fornire un mezzo di sostentamento alle popolazioni rurali, in modo che potessero cacciare, pescare, fare legna, ovvero sfruttare, per vivere, il terreno. Oggi questa necessità non esiste più, chi va a caccia e a pesca lo fa per sport, non certo per mangiare. In questa chiave la legge Galasso del 1985, estende la tutela della Legge 1497 (Protezione delle bellezze naturali) anche ai terreni gravati da uso civico, capovolgendone il significato: mentre prima il terreno era fonte di ricchezza e quindi doveva essere sfruttato, ora deve restare intatto non costituendo più fonte di ricchezza; l’uso civico si giustifica, ormai, solo perchè gli viene attribuito un valore legato all’ambiente e attribuendogli un valore ambientale è come se venisse spostata la “proprietà” del terreno, è come se il terreno non servisse più alla popolazione del luogo in cui si trova, ma all’intera collettività nazionale o addirittura internazionale, per essere ammirato e fruito secondo i criteri del rispetto dell’ambiente e i principi sanciti dalla 1497. La cosa drammatica è che, nel nostro comune, l’uso civico viene applicato, dall’ente che dovrebbe tutelarlo, nè secondo i principi del 1927, visto che ormai tutte le quote dell’Agraria sono state vendute ai privati, nè secondo la legge Galasso, vista la vicenda della strada di Ponte Antico. Sapete qual’è il curioso paradosso? l’U.A. di Canale ha ragione di esistere solo perchè 1.100 ettari di territorio sono protetti e invece gli attuali amministratori dell’ente vedono la Riserva come il fumo negli occhi. Che colpevole ingratitudine!
Manlio Piccioni
martedì, 13 marzo 2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda Ter
nelle persone dei Signori:
Michele PERRELLI Presidente, Rel.
Antonio VINCIGUERRA Componente
Maria Cristina QUILIGOTTI Componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2007;
Visto il ricorso 1997/2006, proposto da Soc. semplice Agri San Pietro, in persona del socio Amministratore, Richiardi Maria Cristina e Richiardi Gabriele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Petralia, Vincenzo Alberto Pennisi ed Alberto Spitaleri e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 142;
CONTRO
il Comune di Canale Monterano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Orlando, con domicilio eletto in Roma, Via Otranto n. 18;
e nei confronti
dell’Università Agraria di Canale Monterano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Federico col quale elettivamente domicilia in Roma, Via Velletri n. 35;
della Riserva Naturale Regionale Monterano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dell’Ordinanza n. 915 del 23.12.2005 di divieto assoluto di circolazione, sosta e parcheggio, lungo la strada comunale di Ponte Antico dal trivio con la strada comunale Vincolo Pozzo Tufo e la strada comunale Monterano vecchio fino alla località Casa Mola della Cava, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canale Monterano e dell’Università Agraria di Canale Monterano;
Vista l’Ordinanza n. 1671 resa nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2006 e visti gli atti e documenti depositati in ottemperanza alla stessa;
Vista l’Ordinanza n. 1105 resa nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2006 e visti gli atti e documenti depositati in ottemperanza alla stessa;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 3 febbraio 2007 e depositati il successivo giorno 5, per l’annullamento, previa sospensiva
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Canale Monteranno n. 35 del 23.12.2006 avente ad oggetto “Declassificazione di tronco della strada denominata Ponte Antico” (da strada comunale/vicinale a superficie naturalistica in rimboschimento);
Rilevato che il citato provvedimento di “declassificazione” non impedisce ai soggetti titolari di diritti dominicali di usare il tracciato in funzione del godimento dei diritti medesimi;
Considerato che il provvedimenti assunti dal Comune di Canale Monteranno appaiono, alla valutazione propria di questa fase cautelare, poco ispirati ai principi comunitari di “proporzionalità”, poiché invadono la sfera giuridica di altri soggetti, pubblici e privati, al di là della ragionevolezza per un fine (messa in sicurezza della incolumità pubblica e privata) altrimenti raggiungibile, e di “sussidiarietà”, poiché la cura degli interessi in gioco meglio sarebbe affidata alla “Università agraria di Canale Monteranno” in quanto ente più vicino alla problematica in questione;
Atteso che sono rimaste inattuale (ovvero chiaramente eluse) le disposizioni impartite con la precedente Ordinanza n. 1105/2006;
Vista l’istanza depositata il 5.2.2007 dal difensore dell’Università Agraria e ritenuto di dovervi dare accoglimento con la nomina di apposito Commissario ad acta;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione II ter nomina Commissario ad acta per la esecuzione della propria Ordinanza collegiale n. 1105 del 9 ottobre 2006 il dott. Roberto Scotto, Dirigente di seconda fascia del Ministero dell’interno, che con i poteri tutti del Comune di Canale Monteranno, dell’Università Agraria di Canale Monteranno e della Riserva Naturale Regionale di Canale Monteranno, nonché con eventuale convocazione di apposita Conferenza di servizi, curerà l’esatto adempimento della Ordinanza in questione e riferirà, con apposita relazione, dell’operato entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente.
Il prosieguo dell’esame cautelare sarà fissato alla prima Camera di Consiglio successiva di dieci giorni al deposito della relazione del nominato Commissario ad acta.
Il Collegio dispone, altresì, che all’atto dell’insediamento a detto Commissario sia corrisposta - quale anticipo e salvo conguaglio - la somma di € 1.500,00 (millecinquecento) dai ricorrenti, ferma restando la regolazione delle spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti.
Roma, 8 marzo 2007